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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.107. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
4.107.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come rinominato dal presente decreto, è inserito il seguente:
  «1-quater. Gli uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i comuni, possono individuare i siti del territorio comunale di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico nei quali le concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sono soggette alle disposizioni del presente comma. Qualora i soggetti titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio collocato nelle aree come sopra individuate intendano procedere al trasferimento a terzi della proprietà della relativa azienda sia a titolo gratuito che a titolo oneroso devono notificare, a pena di nullità dell'atto di trasferimento, almeno trenta giorni prima della cessione al comune ed all'ufficio ministeriale territorialmente competente, un atto contenente le condizioni ed il prezzo della cessione. Entro i trenta giorni successivi alla notifica, il Ministero o il comune possono comunicare di voler procedere all'acquisizione dell'azienda o all'annullamento del titolo corrispondendo al cedente un indennizzo commisurato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1-ter. L'indennizzo deve essere corrisposto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora i trasferimenti di azienda avvengano fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado o fra affini entro il secondo grado.»