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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0100. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
3.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta concertata della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, un tavolo tecnico-scientifico per la tutela e la valorizzazione dell'area su cui insiste la «Necropoli punico-romana di Tuvixeddu». Del tavolo tecnico-scientifico fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio. Compito del tavolo tecnico-scientifico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'area su cui insiste la «Necropoli punico-romana di Tuvixeddu». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2. Il sistema costituito dai nuraghi presenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna è considerato un «unico bene culturale» è sottoposto a tutela così come previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Le risorse destinate dalla Regione autonoma della Sardegna nel proprio bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, non sono computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.