Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica si delega l'amministrazione competente a valutare l'effettiva necessità degli effetti del vincolo rispetto allo stato dei luoghi al momento dell'apposizione del vincolo. Qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato nell'area interessata dall'intervento – e solo per quella – il vincolo perde efficacia e non occorre autorizzazione.