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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.0100. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
10.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card). – 1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.
  2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.
  3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata Italy Tourist Card. La Italy Tourist Card deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.