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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. La piattaforma nazionale telematica è gestita dal medesimo Ministero, che, sulla base delle richieste delle amministrazioni periferiche e degli altri enti e soggetti legittimati a ricevere le erogazioni medesime, redige e aggiorna l'elenco dei beni e degli istituti che necessitano di interventi, corredato delle schede tecniche redatte dai soggetti richiedenti, nelle quali sono indicati i dati relativi alla natura del bene o dell'istituto, al progetto o attività da finanziare e alla spesa prevista. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e affinché sia consentita la tracciabilità sia delle somme erogate sia della loro destinazione, nel portale sono altresì indicati e periodicamente aggiornati i dati relativi all'ammontare complessivo delle erogazioni, alla loro destinazione e utilizzazione e allo stato di attuazione del progetto.
  2. Chiunque intende effettuare una erogazione liberale attraverso il portale di cui al comma 1, può indicarne la destinazione a uno o più beni o istituti compresi nell'elenco. Per ciascuna erogazione è rilasciata automaticamente una ricevuta in forma elettronica, che costituisce documento per la fruizione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1. A decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione del portale, tutte le erogazioni liberali di cui all'articolo 1 sono effettuate attraverso di esso.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si definiscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Per la realizzazione della piattaforma, di cui al comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro, con proprio decreto, adotta le variazioni compensative fra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.