All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo. 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
2. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.