All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 194 è aggiunto il seguente:
«194-bis. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 194 si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa con qualsiasi contratto di lavoro, anche dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa.»