All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi lavoratori, ai fini della concessione dei benefici di cui alla medesima lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentiva all'esodo.