All'emendamento 1. 100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.