Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: ; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.