Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi di cui al periodo seguente, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'INPS, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.