Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatti salvi i soggetti che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ma non ancora censiti dall'INPS alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.