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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.65. in Assemblea riferita al C. 2212-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2016  [ apri ]
3.65.

  Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nel caso delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, provvedono, sulla base dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara ad evidenza pubblica, anche nelle forme del partenariato pubblico privato, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma tra un minimo di venti anni e un massimo di trenta anni, e includendo comunque tra i criteri di valutazione dell'offerta il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, la compensazione territoriale per gli enti locali interessati e l'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione, da riconoscere alle medesime regioni e province autonome.