Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per ogni bacino o sub-bacino idrografico definito ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuato dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, è istituito un consiglio di bacino, ente di governo dell'ambito, di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Il consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'autorità di distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Al consiglio di bacino sono trasferite le competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.