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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26. in Assemblea riferita al C. 2208-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2014  [ apri ]
1.26.

  Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies) sostituire le parole da: per ciascun lavoratore fino alla fine del capoverso con le seguenti: il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni, di durata del rapporto di lavoro.