Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Istituzione del fondo per le vittime della tortura).
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.