Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo per le vittime dei reati di tortura).
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma i e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.