L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2.
All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza alla tortura.»