Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:
Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.