Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente articolo:
Art. 613-bis.
(Tortura).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dai fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.