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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente:
  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente articolo:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dai fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.