Sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo 613-bis.
Conseguentemente sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, intenzionalmente infliggono a una persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o comunque ad essi affidata acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o su di una terza persona, o per motivi di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Qualora dai fatti derivi una lesione o la morte si applica l'articolo 586 del codice penale, ma le stabilite negli articoli 589 e 590 del codice penale sono raddoppiate».