Al comma 1, il capoversoArt. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;
«Art. 613-bis.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»