Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:
Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
Al comma 1 la parola: gravi è soppressa.