L'articolo è sostituito dal seguente:
Art. 1.
Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
Art. 613-bis.
(Tortura).
Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, t'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
Art. 613-quater.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L'articolo è sostituito dal seguente:
Art. 1.
Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
Art. 613-bis.
(Tortura).
Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di u pubblico servizio).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
Art. 613-quater.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.