Proposta emendativa 3.7. in II Commissione in sede referente
riferita al C.
2150
3.7.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
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pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
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3.7.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2015
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3.7.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015
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3.7.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo 3, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015
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3.7.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo 3, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.