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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 204-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2013  [ apri ]
1.60.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: o si accorda per il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.
  Chi chiede o chi promette il procacciamento di voti previsto dal primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da sette a dodici anni qualora l'accordo di cui ai commi precedenti porti materialmente ad uno scambio di voti in una competizione elettorale.