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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/X/1.3.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 32, secondo periodo, sostituire «600» con «825»;
   b) il comma 33 è sostituito dal seguente:
  «Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. All'attuazione delle misure di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità precitate possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici e Camere di commercio sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.».
   c) dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
  «33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014, a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 9 della precitata legge 29 dicembre 1993, n. 580».

1865/X/1.3.

  Il comma 33 è sostituito dal seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche utilizzando il fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 85 milioni di euro per l'anno 2014, di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 85 milioni di euro per l'anno 2016. I contributi del Fondo di garanzia sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione.