Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 19 – 1. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche sono tenute all'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1.
3. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2, si provvede altresì a introdurre modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.