Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. – (Disposizioni finali). Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro II del codice civile.