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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.0100. in Assemblea riferita al C. 1716-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/03/2016  [ apri ]
18.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. – (Disposizioni finali). Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro II del codice civile.

La Commissione