Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Centri di recupero).
1. Al fine di favorire una filiera locale del riuso e di migliorare la logistica distributiva dei beni oggetto di recupero e donazione, i Comuni, anche in forma associata, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei medesimi beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e destinati alla loro cessione gratuita. Riguardo ai prodotti alimentari, detti centri di recupero devono, in particolare, garantire il processo speciale di congelamento per gli alimenti, con specifico riferimento a quelli ad alta deperibilità, nonché prevedere idonee aree separate per la gestione delle derrate destinate all'alimentazione umana e di quelle destinate all'alimentazione animale.
2. I centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 180-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e comunque nei limiti delle disponibilità del suddetto fondo.