Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.