Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Elezione del Consiglio metropolitano).
1. L'elezione del consiglio metropolitano si svolge seguendo le norme dell'articolo 73 del Tuel ed è a suffragio universale ed è contestuale a quella del Sindaco della Città metropolitana.
2. L'elettorato passivo è riservato ai sindaci, ai presidenti degli organi di decentramento comunale, ai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degli organi di decentramento comunale e ai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti.
3. In caso di cessazione dalle cariche di cui al comma 2 il consigliere metropolitano decade dal Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.