Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.