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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
4.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi, per il termine provincia, quello di comune metropolitano e, per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50, comma 1 e comma 12, dopo le parole: «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.