Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza.