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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.015. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
23.015.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ident. 23.016.23.017.