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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.4.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che partecipano ad Unioni assolvendo nei termini previsti dalla legge all'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 1-ter, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  1-ter. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui al precedente comma 1-bis, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono progressivamente raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei comuni di cui al comma 1-bis al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 1-bis a 1-ter.
  1-quinquies. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate e le uscite del comune capofila della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.
  1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno».