Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volte a favorire la fusione di comuni).
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, dopo le parole: mediante fusione di due o più comuni contigui sono inserite le seguenti: o comunque considerabili parte di una entità territoriale omogenea.