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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
21.9.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Il consiglio comunale del comune risultante dalla fusione è composto, per le prime due legislature, da un numero di consiglieri non inferiore alla somma di quelli assegnati ai comuni precedentemente alla fusione. Gli emolumenti dei consiglieri comunali non potranno essere superiore al costo del consiglio del comune maggiore prima della fusione.