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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
21.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
  3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
  4. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo comune istituito mediante fusione è esentato dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà.
  5. Le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni per adeguare le procedure amministrative o le proprie informazioni in seguito alla costituzione di un comune mediante fusione sono svolte senza oneri per il nuovo ente.
  6. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali.
  7. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per due mandati elettorali.
  8. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
  9. I nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli anni precedenti e non sostituite riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.
  10. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria in materia di assunzioni e spesa per il personale a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.
  11. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
  12. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   c) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   d) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   e) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

  13. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  14. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
  15. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
  16. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  17. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
  18. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.