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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
2.32.

  Al comma 1, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

  Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

Art.16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
  4. I comuni della provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire alle altre Province o costituire una Provincia sulla base del principio di continuità territoriale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei Comuni sulla base del principio e criterio direttivo della continuità territoriale, sentita la Regione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i Comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della Provincia estinta.