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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.31. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
2.31.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane di aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

  Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

Art.16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
  4. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, i comuni della Provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire ad altre province nel rispetto del principio di continuità territoriale, o costituire una nuova Provincia nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la regione Lazio, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei comuni sulla base dei principi e criteri direttivi della continuità territoriale e dell'adeguatezza delle circoscrizioni provinciali secondo i parametri già stabiliti dalla legislazione vigente.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della provincia estinta.