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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
18.02.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni.

  2. Nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.