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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Gestioni associate obbligatorie, organi dei Comuni di minore dimensione demografica, garanzia della rappresentanza e partecipazione democratica)
.

  1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».

  2. Nei Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
  3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. La lettera b) del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad ulteriori due delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1o gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.