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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.