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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
12.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Sono organi transitori delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente dell'area vasta;
   b) il consiglio dell'area vasta.

  2. Il presidente dell'area vasta rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio dell'area vasta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone e approva lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone e approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'area vasta; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale che abolisce le province, il presidente dell'area vasta è il presidente della provincia. Il consiglio dell'area vasta è composto dai consiglieri provinciali.
  4. Gli incarichi di presidente e di consigliere dell'area vasta sono gratuiti dal giorno successivo alla naturale scadenza dei rispettivi mandati di presidente e consigliere della provincia. Dalla suddetta data, non sono corrisposti gettoni, compensi o rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Le riunioni del consiglio dell'ente di area vasta possono tenersi in una sede istituzionale diversa dalla sede del Comune capoluogo di provincia e i consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con pieno diritto di voto anche in via telematica.