Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole sono: «enti territoriali di secondo livello» con: «enti di area vasta»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole sono: «enti locali» aggiungere: «associativi»;
c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le parole: «approvato con decreto»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire dalle parole: «sono tenuti a costituire unioni» fino alla fine del periodo con le parole: «e esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 della predetta disposizione. Fino al 1o gennaio 2015 i Comuni suddetti possono esercitare tali funzioni fondamentali mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al secondo periodo del presente comma;
e) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contento delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.».
f) sopprimere il comma 6.