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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.