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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.3.47.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
0.3.47.7.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti tranne il comma 9 che diventa comma 6 e i commi 10 e 11:
  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite all'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate alla predisposizione di una bozza di statuto e alla predisposizione degli atti preparatori e studi preliminari al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana.
  Si applicano le seguenti disposizioni:
   a) si costituisce «comitato istitutivo» composto dal Sindaco, della città capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati e da 2 sindaci dei comuni della città metropolitana.
   b) entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco della città capoluogo convoca e presiede l'assemblea dei sindaci della città metropolitana per eleggere a maggioranza dei presenti, i 2 sindaci dei comuni della città metropolitana componenti del comitato istitutivo.
   c) viene altresì istituita conferenza costituente per la redazione di una proposta di Statuto della Città Metropolitana. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
   d) fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
   e) dal 1o luglio 2014 il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana e gestisce la fase transitoria fino alla elezione del Consiglio Metropolitano unitamente agli altri componenti del comitato istitutivo di cui il comma 1.

  Conseguentemente sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:
  7. Decorso il termine per la dichiarazione di volontà di cui il comma 7, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si debbono svolgere entro il 31 ottobre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui il comma 6.
  8. Il 1o novembre si insedia il Consiglio Metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
  9. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici della amministrazione provinciale
  10. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

em. 3.47.