All'articolo 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 24 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da 18 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.